Competenze
-
Lo Stato Civile ha lo scopo di acclarare la condizione di ogni cittadino (status) rispetto agli eventi attraverso i quali egli passa durante la sua vita: nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, cittadinanza, morte. La registrazione di quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino rientra nella competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all'estero dagli Uffici Consolari.
I Registri di Stato Civile sono cinque: cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte.
Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati ed estratti dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
Dall’Ufficio di Stato Civile vengono registrati tutti gli eventi che si verificano sul territorio comunale (o che si verificano altrove, ma che si riferiscono a cittadini residenti nel Comune) e sono tenuti i registri e rilasciati i relativi certificati di:
- Nascita: permette di documentare la nascita di una persona fornendone nome, cognome, luogo e data.
- Matrimonio: attesta la data ed il luogo in cui si è svolto il matrimonio e scelta del regime patrimoniale.
- Morte: accerta la data e la località del decesso.
Ulteriori approfondimenti
Stato Civile all’estero
Le funzioni di Stato Civile all’estero sono esercitate dalle Ambasciate o dagli Uffici Consolari. L'Ufficio di Stato Civile di una Rappresentanza Diplomatica o Consolare si occupa:
- della gestione dei Registri di Stato Civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
- della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
- della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all'estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
- della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
- della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell'affissione on line all'albo consolare;
- della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all'Ufficio Consolare competente per il luogo in cui si è verificato l'evento.
I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia.
Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l'evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all'estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse all'Ufficio Consolare competente (quello di residenza dell'interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
In alternativa il connazionale potrà presentare l'atto, debitamente apostillato/legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (Art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.
Fonti normative
- Codice Civile, in particolare Libro Primo - Delle persone e della famiglia;
- DPR n. 396/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, co. 2 della legge n. 127/1997”;
- R.D. n. 1238/1939 “Ordinamento dello Stato Civile” limitatamente agli artt. rimasti in vigore;
- Normative di diritto internazionale privato, trattati e convenzioni internazionali;
- Disciplina del procedimento amministrativo;
- Leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese;
- Numerose leggi specifiche relative alle diverse e numerosissime fattispecie che debbono essere prese in considerazione: norme sulla cittadinanza, adozioni e rapporti di filiazione, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, DAT, polizia mortuaria e altre ancora che verranno citate nell’esame delle procedure inerenti ai diversi atti dello stato civile; a ciò occorre aggiungere il continuo apporto della giurisprudenza che interviene frequentemente per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Elenco servizi offerti
Sede principale
Contatti
Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 14:28