Materie del servizio
A chi è rivolto
Può depositare le proprie Dat nel Comune di Taranto il cittadino:
• Residente ovvero iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) nel Comune di Taranto
(Per i residenti temporanei: è competente il Comune di provenienza);
• Maggiorenne;
• Capace di intendere e di volere.
L’Ufficiale di Stato Civile NON è legittimato a ricevere le DAT:
• Di chi NON sia residente nel Comune di Taranto al momento della consegna della DAT;
• Di chi sia privo dei requisiti indicati dalla legge;
• Di chi non le consegna personalmente;
Modalità
Le DAT possono essere rese:
• con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un Notaio;
• con scrittura privata da consegnare personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune
di residenza;
• con scrittura privata da consegnare personalmente presso le Strutture Sanitarie che abbiano
adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il Fascicolo Sanitario Elettronico.
• Con scrittura privata autenticata da consegnare presso gli Uffici Consolari Italiani all’estero, per i
cittadini iscritti in AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
E’ onere esclusivo dell'interessato informarsi ed esprimere la propria volontà "dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte" come dispone l'art. 4 della Legge n. 219/2017.
Nomina e Revoca del Fiduciario
L’interessato può nominare un fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare personalmente e per iscritto l'Ufficio di Stato Civile della rinuncia.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Se nel corso del tempo il fiduciario ha rinunciato al suo ruolo, è deceduto oppure è divenuto incapace la DAT
mantiene comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.
Se all'interno delle DAT non viene indicato un fiduciario, in caso di necessità, il Giudice Tutelare provvede la
nomina di un amministratore di sostegno.
Quindi, in assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, se necessario, le DAT potranno essere fatte valere
con l'intervento del Giudice Tutelare.
L'Ufficio di Stato Civile resta estraneo ai rapporti tra il disponente e il fiduciario.
Descrizione
Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento", comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte
nell’ordinamento giuridico italiano le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Per DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle
sue scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari in previsione di
un'eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia.
Come fare
L'interessato può redigere le DAT liberamente nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di
specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma.
Per procedere al deposito delle DAT è necessario:
- prenotare un appuntamento al seguente recapito telefonico +39 0994581907 o inviando un'e-mail all'indirizzo PEC statocivileborgo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it indicando il proprio recapito telefonico;
- recarsi personalmente all’Ufficio di Stato Civile in Via Romagna n. 48 nel giorno fissato per l’appuntamento da solo oppure insieme al fiduciario.
Non è ammissibile la delega.
Cosa serve
L'interessato (disponente) da solo o insieme all’eventuale fiduciario (se nominato) deve presentarsi
personalmente munito di:
- Un documento d'identità in corso di validità;
- Le proprie Dat o Testamento biologico (in doppia copia originale e da firmare dinanzi all'Ufficiale di Stato
Civile il giorno dell'appuntamento).
L'Ufficiale dello Stato Civile:
- non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle
stesse
- accerta l'identità del disponente, verifica la maggiore età, l'effettiva residenza e l’inesistenza di provvedimenti dai quali risultino limitazioni della capacità piena dichiarata.
- provvede alla registrazione, all'archiviazione ed alla conservazione delle DAT rilasciando al disponente una ricevuta di avvenuta consegna
- provvede a compilare il modulo on line presente sul sito del Ministero della Salute, per la registrazione nella
Banca dati nazionale
Il disponente e l’eventuale fiduciario, se presente, devono dichiarare di avere preso visione delle informative al trattamento dei dati da parte del Comune e del Ministero della Salute.
Cosa si ottiene
Registrazione in ordine cronologico delle Dichiarazioni depositate presso l’Ufficio di Stato Civile, assicurandone la conservazione nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali in base alla normativa
vigente e ricevuta di consegna su copia della DAT con numero progressivo assegnato e giorno ed ora di consegna.
Tempi e scadenze
Le DAT non hanno scadenza. Possono essere integrate, modificate o revocate dal disponente in qualsiasi
momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la
volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Revoche o modifiche alle DAT vanno inviate con le stesse modalità.
Occorre prenotare un appuntamento anche per le revoche o modifiche
Perdita di efficacia delle DAT
Le DAT possono essere disattese del tutto o in parte dal medico, in accordo con il fiduciario, se:
• le dichiarazioni contenute appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
• sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
In caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2025, 12:47