Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale. Possono presentare istanza i diretti interessati, congiuntamente.
Descrizione
Ai sensi dell’art. 157 del codice civile “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione".
Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio. Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile; il divorzio è definitivo, tale scelta è irrevocabile e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio. Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. Presupposto giuridico per la Riconciliazione è che la separazione sia stata correttamente annotata sull’atto di matrimonio, indipendentemente dalla tipologia (decreto o sentenza giudiziale, negoziazione assistita o due atti dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile).
La dichiarazione di riconciliazione avviene:
- davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio,
- davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione (Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16.03.2001 e Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X).
- davanti all'autorità diplomatica o consolare, nella veste di Ufficiale di Stato Civile, del luogo ove all'estero i coniugi risiedono e deve essere poi trascritta e annotata in Italia.
- davanti al Notaio.
Come fare
Occorre fissare un appuntamento per consentire all'Ufficio Matrimoni e Unioni Civili di acquisire la documentazione necessaria, previa compilazione dell'apposita istanza online.
Acquisita l’istanza, l'Ufficio Matrimoni e Unioni Civili, in base alle disponibilità, contatterà telefonicamente i richiedenti per comunicare la data in cui rendere la dichiarazione di riconciliazione.
Nel giorno stabilito gli interessati devono entrambi presentarsi per rendere la dichiarazione che in una certa data si sono riconciliati.
Viene redatto un Atto di Riconciliazione che sarà sottoscritto da entrambi i coniugi e dall’Ufficiale di Stato Civile ed annotato sull'Atto di Matrimonio.
Cosa serve
- SPID (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (CIE);
-
Marca da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
L'annullamento della separazione.
Tempi e scadenze
Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.
Alla stesura dell'atto di riconcilizione e dell'annotazione, l'esito del provvedimento è immidiatamente efficace.
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Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2025, 12:54